Posizione: NAUSICAA > IMPRENDITORIA > DOCUMENTAZIONE > REALIZZAZIONE DI NUOVE ATTIVITA'IMPRENDITORIALI > Legge n.240/81 Beneficiari
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Imprese, cooperative e consorzi artigiani. Spese ammissibili Ai sensi delle vigenti disposizioni normative, l'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni per una stessa impresa artigiana è fissato in Lit.240 milioni, elevabile fino a Lit. 360 milioni nel caso il maggiore onere di contributo sia posto a carico dei conferimenti regionali. Nel caso di impresa costituita in forma di cooperativa, l'importo massimo ammissibile in conto canoni è fissato in Lit. 48 milioni per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa. Detto importo massimo è elevabile fino a Lit. 72 milioni, sempre che il maggior onere di contributo sia posto a carico dei conferimenti regionali. Nel caso di consorzio o di società consortile, il predetto importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni si determina moltiplicando l'importo massimo concedibile ad una stessa impresa per il numero delle imprese artigiane consorziate. I sopraddetti importi massimi ammissibili sono comprensivi dei valori residui in linea capitale di eventuali precedenti operazioni agevolate ai sensi della Legge in oggetto. Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di beni il cui costo sia inferiore a Lit 20 milioni. Agevolazioni
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Le operazioni di locazione finanziaria sulle quali la Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane può concedere contributi in conto canoni, devono avere per oggetto:
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