Posizione: NAUSICAA > IMPRENDITORIA > DOCUMENTAZIONE > INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE > Legge 46/82


Legge 17 febbraio 1982 n.46  »
Beneficiari

  • Imprese industriali produttrici di beni e servizi, o loro consorzi, che abbiano una stabile organizzazione in Italia, che presentino una natura giuridica di società di capitale e che siano in attività da almeno due esercizi;
  • Imprese agricole, o loro consorzi, quando svolgano prevalentemente attività di carattere industriale per la trasformazione di prodotti agricoli e siano impegnate in programmi rientranti nel settore agro-alimentare.

Iniziative ammissibili


Iniziative che introducano rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o che migliorino prodotti o processi produttivi già esistenti. L'agevolazione interessa le fasi di progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo e la pre-industrializzazione. I programmi, alla data di presentazione della domanda, non devono essere stati effettuati in misura superiore al 40% (rispetto al totale dei costi ammissibili).


Spese ammissibili
  • Costo del personale;
  • spese generali (fino al 25% del costo del personale);
  • prestazioni di terzi;
  • investimenti, per la sola quota imputabile al programma;
  • materiali;
  • missioni e viaggi.
Agevolazioni

Per l'agevolazione in c/interessi, finanziamento per le seguenti percentuali:
  • 55%, nel caso di progetti altamente innovativi;
  • 35%, nel caso di progetti innovativi.
Queste sono maggiorabili di ulteriori 15 punti percentuali nel caso di programmi di eccezionale rilevanza per la politica industriale del Paese con ricadute significative sulla competitività dell'intero settore considerato o sul miglioramento delle condizioni ambientali; l'agevolazione in c/capitale, prevista solo in cumulo con quella in c/interessi ed esplicitamente richiesta con le necessarie motivazioni in sede di presentazione della domanda, può essere concessa, in sostituzione del finanziamento agevolato, per una quota del medesimo non superiore al 50%.

Tasso d'interesse
  • Nel periodo di preammortamento il tasso applicato corrisponde al 15% del tasso di riferimento alla data di stipulazione del contratto;
  • nel periodo di ammortamento il tasso applicato corrisponde al:
  1. 25% per le PMI e le grandi imprese delle zone obiettivo 1, 2, 5b;
  2. 50% per le PMI escluse dalle zone obiettivo;
  3. 60% per le grandi imprese escluse dalle zone obiettivo;
    del tasso di riferimento alla data di stipulazione del contratto.
 



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