Posizione: NAUSICAA > IMPRENDITORIA > DOCUMENTAZIONE > PROMOZIONE DI JOINT VENTURES ALL'ESTERO>Legge Ossola


Legge 24 maggio 1997 n.227 (Legge Ossola) »
Beneficiari

Imprese esportatrici dei settori dell'industria, commercio, artigianato e servizi di qualsiasi dimensione, comprese anche le imprese che eseguono lavori all'estero.


Agevolazioni

Operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione riguardanti forniture di origine italiana di macchinari, impianti, studi, progettazioni e lavori, e relativi servizi. Non sono ammissibili operazioni relative a forniture di beni di consumo, di beni di consumo durevole, nonché di semilavorati e/o beni intermedi non destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento. Non sono ammissibili operazioni che prevedano una dilazione di pagamento per la controparte estera inferiore a 24 mesi.
Spese ammissibili
  • Finanaziamenti concessi da una banca italiana all'impresa italiana o alla controparte estera in lire.
  • Finanaziamenti concessi all'impresa italiana effettuati con prestiti esteri ottenuti da banca italiana.
  • Finanziamenti direttamente ottenuti all'estero dall'impresa italiana.
  • Finanziamenti direttamente concessi all'impresa italiana o alla controparte estera da istituti e banche comunitarie o extra comunitarie o finanziamenti concessi alla controparte estera da banche italiane e da consorzi di credito di nazionalità mista.
  • Operazioni di smobilizzo sul mercato estero di crediti assistiti da titoli di credito derivanti da crediti finanziari concessi da banche italiane.
 



MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  »
Viale America 341
00144 Roma
Tel. 0659931