Se la collaborazione riguarda una sola impresa e si svolge con continuità, il rapporto rientra nella categoria
delle collaborazioni coordinate e continuative equiparate al lavoro autonomo. In questo caso è prevista una
minima copertura previdenziale attraverso il versamento di un contributo del 10% della retribuzione
pattuita (2/3 a carico dell’impresa committente e 1/3 a carico del lavoratore). La contrattazione è
individuale e non esiste alcuna tutela né garanzia in particolare per quelle professioni che non hanno un
ordine professionale (in caso di maternità, ad esempio, l’impresa può troncare il rapporto).
I Rapporti di collaborazione sono diffusi soprattutto in questi settori: promozione finanziaria e assicurativa,
dimostrazione di prodotti, interviste telefoniche, sviluppo software, attività per case editrici. Alcune società
hanno più collaboratori che dipendenti. Più di un soggetto, tra cui il sindacato, ha avanzato l’idea di far
valere modalità generali di tutela adeguate a questa forma di lavoro, per riequilibrare il rapporto esistente
tra singolo lavoratore e impresa.
Se in un contratto di collaborazione ci sono i vincoli tipici del rapporto di lavoro subordinato, Quali orario
prestabilito da rispettare, subordinazione agli ordini ricevuti, giustificazione per malattia ecc. può essere
intrapresa un’azione legale affinché venga riconosciuta la reale natura del rapporto.