l C. F.L. (contratto di formazione-lavoro) è un contratto a tempo determinato, di durata massima di 24 mesi, non rinnovabile.
Assumono:
-
enti pubblici economici, imprese e loro consorzi , che al momento della richiesta non abbiano in atto procedure C.I.G.S. o non
abbiano proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l’assunzione non avvenga per l’acquisizione di
professionalità diverse;
- datori di lavoro iscritti agli Albi professionali, quando il progetto venga predisposto dagli Ordini e Collegi professionali ed
autorizzato in conformità alla vigente normativa;
-
gruppi di imprese, associazioni professionali, socio-culturali, sportive, fondazioni.
- enti pubblici di ricerca.
Vengono assunti i
lavoratori di età compresa tra i 16 e i 32 anni. Con effetto fino al 31/12/97, le C.R.I. (Commissioni Regionali per l'Impiego) dei territori
del Mezzogiorno, possono deliberare l’elevazione dell’età massima per la stipula dei C.F. L.
L’assunzione con CFL è subordinata alla presentazione e approvazione, da parte dei soggetti legittimati di progetti F/L . Negli stessi
sono stabiliti i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività di formazione e lavoro, le qualifiche funzionali, i livelli di entrata e di uscita,
il CCNL di riferimento.
I progetti di ambito regionale sono approvati dalla Commissione Regionale per l’impiego , territorialmente competente.
E’ prevista la surroga del Direttore della Direzione Regionale del Lavoro nel caso in cui la delibera della C.R.I. non intervenga entro il
termine di 30 giorni dalla loro presentazione .
I progetti di ambito interregionali sono approvati dal Ministro del Lavoro, sentito il parere della Commissione Centrale per l’Impiego.
Non sono soggetti all’approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del CFL concordate tra le OO.SS. dei datori di lavoro e dei
lavoratori aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del Lavoro, sentita la Commissione Centrale
per l’Impiego.