I Piani di Inserimento Professionale sono progetti che consentono l'inserimento temporaneo di giovani disoccupati
professionalmente qualificati all'interno di singole aziende, imprese o studi professionali per lo svolgimento di un'esperienza
lavorativa e di attività formative.
L'utilizzazione dei giovani da parte dei datori di lavoro non costituisce l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non preclude la
possibilità di assumere al termine dell'esperienza gli stessi giovani, con contratti di formazione e lavoro o con contratto di
apprendistato, per lo svolgimento di attività relative alla stessa area e qualifica professionale.
Per poter utilizzare giovani disoccupati all'interno delle proprie strutture, i datori di lavoro (detti soggetti utilizzatori) devono
essere associati o iscritti presso Associazioni datoriali, Ordini o Collegi professionali. La normativa, infatti, prevede che questi
(indicati come soggetti promotori) predispongano, di concerto con l'Agenzia per l'Impiego del Lazio, apposite "Convenzioni
quadro". Sulla base di queste, una volta approvate in Commissione Regionale per l'Impiego, i soggetti promotori redigono "
Progetti esecutivi quadro" cui possono aderire quegli iscritti ed associati interessati all'attivazione ed all'inserimento di giovani
disoccupati presso le proprie strutture.
Il progetto esecutivo redatto dal soggetto promotore è un progetto quadro cui fa parte integrante una Scheda dettagliata
relativa all'utilizzatore che aderisce ed al progetto che intende attuare.
Le schede contengono in dettaglio informazioni sia circa il soggetto utilizzatore sia circa il progetto (iter formativo, qualifiche e
mansioni da inserire, numero delle unità e corrispondente titolo di studio richiesto).
In qualità di soggetti responsabili della realizzazione dei progetti, le Associazioni, gli Ordini ed i Collegi Professionali svolgono
un ruolo molto importante. Essi hanno il compito di fornire ai propri associati le linee guida per la predisposizione dei singoli
progetti esecutivi e di sopraintendere al corretto svolgimento del rapporto fra i giovani impegnati nel progetto ed il soggetto
ospitante sia sotto il profilo della corretta applicazione della normativa sia sotto il profilo dell'esperienza formativa a posta in
essere con il progetto.
Ai giovani inseriti nei Piani è dovuta una indennità pari a 7.500 lire orarie, fino ad un massimo di 80 ore mensili di attività, per
lo svolgimento di attività formative e di lavoro.
Il 100% dell'indennità relativa alle ore di formazione teorica svolte viene finanziato a carico del Fondo Nazionale per
l'Occupazione.
Il 50% dell'indennità relativa alle ore di attività lavorativa è ugualmente a carico del Fondo Nazionale per l'Occupazione.
Il restante 50% dell'indennità spettante per le ore di attività lavorativa svolte è a carico dei soggetti utilizzatori.
Ad esempio, un giovane che svolga un PIP di 960 ore complessive percepisce £ 600.000 al mese per 12 mesi, cioè £
7.200.000.
L'entità complessiva dell'indennità da corrispondere per le ore di inserimento lavorativo (50% dell'importo complessivo a carico
del Fondo Nazionale, laddove il restante 50% è a carico dei soggetti utilizzatori) non deve superare la soglia dei 100.000 ECU,
pari a 194.000.000 di lire per impresa, nel triennio e comunque il tetto massimo annuale di 50.000 ECU.
Fermo restando quanto sopra indicato, le Regioni o gli Enti locali possono contribuire con proprie risorse al fine di ridurre gli
oneri a carico dei soggetti proponenti e/o di incrementare le indennità corrisposte ai giovani inseriti.