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Lavori socialmente utili

     

Le attività di lavoro socialmente utile, nelle tipologie di Lavori di Pubblica Utilità e di Lavori Socialmente Utili, sono momenti di promozione occupazionale che si articolano attraverso iniziative progettuali che le amministrazioni attuano coinvolgendo i soggetti identificati dalla legge (disoccupati, cassintegrati, lavoratori in mobilità) per interventi di interesse generale, per realizzare opere e servizi di pubblica utilità o per favorire la crescita professionale.
Particolare rilievo va riservato ai progetti di L.P.U. (Lavori di Pubblica Utilità) in quanto mirati alla creazione di occupazione stabile.
I lavoratori impiegati, nel periodo di utilizzazione, mantengono la loro iscrizione nelle liste di collocamento, continuando a risultare disoccupati a tutti gli effetti.
Gli Enti Pubblici e gli altri soggetti sovradescritti possono proporre, anche con il supporto dell’Agenzia per l’Impiego, progetti di L.S.U.
Il soggetto proponente accerterà la disponibilità dei lavoratori nelle liste presso la Sezione Circoscrizionale per l'Impiego (collocamento) (la quale provvederà poi all’assegnazione), concorderà il progetto con le OO.SS. dei lavoratori, approverà la delibera con relativa copertura finanziaria e trasmetterà il tutto alla Commissione Regionale per l’Impiego per l’approvazione.
I settori di intervento sono:

  • cura della persona;
  • ambiente, territorio, natura;
  • sviluppo rurale, montano, acquacultura;
  • recupero spazi urbani e beni culturali;
  • cura ed assistenza infanzia, adolescenza, anziani;
  • riabilitazione e recupero, detenuti, soggetti in disagio ed emarginazione sociale;
  • raccolta differenziata, gestione discariche, impianti trattamento rifiuti solidi urbani, tutela della salute e sicurezza, delle aree protette e dei parchi, bonifica aree industriali dismesse, bonifica dall’amianto;
  • miglioramento della rete idrica, assetti idrogeologici, incentivazione dell’agricoltura biologica, realizzazione opere necessarie per lo sviluppo e modernizzazione dell’agricoltura, anche nelle zone di montagna, acquacultura, silvicultura, agriturismo;
  • piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane in particolare zone di montagna;
  • miglioramento sistema trasporti, miglioramento patrimonio culturale, iniziative per il miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo.
I Promotori devono impegnarsi a realizzare attività di lavoro stabile:
  • predisponendo un Piano d’impresa asseverato da un’Agenzia di promozione individuata dal Ministero del Lavoro
  • Le Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici economici devono anche deliberare gli impegni (anche finanziari) per la costituzione di società miste o per l’affidamento a terzi (art. 10 commi 1-2-3, fino al 21/12/99) essendo i progetti di LPU espressamente finalizzati alla creazione di occupazione.
  • Entro 8 mesi dall’avvio la gestione passa con convenzione all’Ente Gestore, individuato in progetto, per la prosecuzione anche ultra terminem, altrimenti il progetto stesso cessa.
Soggetti utilizzabili nelle tipologie di LSU e LPU:
  • inoccupati iscritti al collocamento disoccupati di lunga durata
  • iscritti liste di mobilità senza trattamento economico
  • iscritti liste di mobilità con indennità
  • lavoratori in cigs a zero ore
  • gruppi di lavoratori individuati in accordi per la gestione di esuberi in crisi aziendale
  • fasce deboli ex art. 25 comma 5 lett. C legge 223/93 detenuti per cui sia previsto programma di trattamento mediante lavoro esterno.
Il lavoratore che partecipa ad un progetto non può essere assegnato ad altro progetto prima di sei mesi dal termine