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Contratto a termine

     

Il contratto a termine è regolato da varie leggi. L’ultima, estende la possibilità di stipulare contratti a termine per il personale laureato o diplomato dipendente da studi professionali o società di servizio da impiegare all’estero.
E’ possibile essere assunti con un contratto a termine in queste situazioni:

  • quando ciò sia richiesto dalla speciale natura della attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;
  • quando l’assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto di conservazione del posto di lavoro, semprechè nel contratto a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;
  • quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo avente carattere straordinario od occasionale;
  • per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazione, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell’ambito dell’azienda;
  • nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici;
  • quando l’assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo di sei mesi compresi tra aprile e ottobre di ogni anno e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale.
Il contratto a termine è nullo se non risulta da un atto scritto che deve essere consegnato dal datore di lavoro al lavoratore. Tuttavia questo documento scritto non è necessario se la durata del rapporto di lavoro non supera i dodici giorni lavorativi.
Il termine del contratto può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato non più di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale.
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato, oppure se il lavoratore viene riassunto entro quindici giorni dalla scadenza del precedente con un nuovo contratto a termine, la prestazione lavorativa si trasforma automaticamente in una tempo indeterminato.
I lavoratori assunti con un contratto a termine la cui durata complessiva non superi i sei mesi nell’anno solare conservano l’iscrizione nelle liste di collocamento.
Coloro che abbiano lavorato con un contratto a termine in attività stagionali, hanno diritto di precedenza nell’assunzione, con la medesima qualifica, presso la stessa azienda e a condizione che entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro abbiano dichiarato, tramite lettera, di essere disponibili a lavorare ancora presso la medesima azienda.